Dal punto di vista della sicurezza, il cantiere è assimilabile ad un qualsiasi altro luogo di lavoro?

Vediamo innanzi tutto che cosa dice la norma ovvero il D.Lgs 81/2008, il testo unico in materia di sicurezza, arrivato oramai alla sua diciottesima versione con gli aggiornamenti del Luglio 2018.

Le principali disposizioni in materia di cantieri temporanei e mobili si concentrano principalmente nel Titolo IV del testo unico, all’interno del primo dei due Capi che tratta delle “misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. . .

Rispetto ad un tradizionale luogo di lavoro, le problematiche in materia di sicurezza da affrontare nei cantieri, sono costantemente aggravate da fattori che normalmente non si manifestano negli altri luoghi di lavoro, come ad esempio un’industria manifatturiera o un ufficio.

Al di là degli aspetti del rischio più strettamente connessi con il tipo di lavorazione propria di un cantiere edile, in genere più pericolosa di quella che normalmente può ritrovarsi in una fabbrica, (lavori in quota, attività in ambiente confinato, uso di materiali tossici e nocivi, stretta vicinanza con macchine operatrici, ecc. ecc.), ciò che maggiormente determina l’aggravamento del rischio tipico di un cantiere può riassumersi in tre fattori.

In primo luogo la mutevole e solitamente disagevole conformazione degli spazi lavorativi, spesso soggetti a condizioni climatiche penalizzanti a seconda della stagione in cui opera il cantiere.

Da tenere in considerazione l’annoso problema derivante dal cosiddetto “rischio interferenziale”. In pratica, se in un qualsiasi luogo di lavoro l’analisi dei rischi connessi con l’attività (DUVRI) è in grado di identificare ed eventualmente neutralizzare o quanto meno attenuare ogni singolo “elemento di pericolo” per il lavoratore quando questo svolge attività ripetute ed in un ambiente controllato, la cosa si complica notevolmente quando differenti attività interagiscono tra loro, in tempi e modi non ripetibili ed in ambienti non sempre agevolmente controllabili.

Il terzo fattore di aggravio dei rischi in un cantiere temporaneo o mobile rispetto ad un tradizionale luogo di lavoro è dato dall’estrema permeabilità dello stesso alle cosiddette interferenze “esterne”. Ci si riferisce in particolare ai limiti strettamente derivanti dalla mobilità del cantiere che troppo facilmente lo espone al contatto, anche non voluto, con rischi da e verso l’esterno. La possibilità di ingresso in cantiere di persone non autorizzate né tanto meno preparate ad affrontare i rischi in esso presenti, così come la vicinanza del cantiere ad obiettivi sensibili in materia di sicurezza (scuole, ospedali ecc.) sono solo alcuni degli esempi.

Per questo motivo il Legislatore col Decreto si pone come obiettivo principale quello di introdurre principi e modalità operative rivolte ad attenuare quanto è più possibile quegli aspetti di precarietà e permeabilità tipici dei cantieri temporanei e mobili.

Troviamo quindi le disposizioni relative ai servizi igienico-assistenziali che devono essere obbligatoriamente messi a disposizione dei lavoratori all’interno di un cantiere (spogliatoi, docce, servizi igienici, ecc..) e di seguito le caratteristiche minime generali che il cantiere deve possedere per garantire vivibilità e sicurezza (presidi antiincendio, vie di fuga, cubature dei locali, illuminazione ed aerazione).

Conseguentemente anche la relativa disciplina normativa è specialistica e più complessa regolamentata negli allegati XV e XVI rispettivamente “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” e “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”.

E’ così che all’interno della normativa che disciplina i cantieri, sono previsti di specifici ed importanti documenti quali appunto Il piano di Sicurezza e di Coordinamento, nel caso frequente in cui siano coinvolte più imprese all’interno di un unico cantiere, ed il fascicolo dell’opera in onere al progettista, in cui vengono descritte le caratteristiche del lavoro che dovrà essere eseguito.

All’interno del Piano di Sicurezza, tra le numerose disposizioni, è importante sottolineare che devono essere ben definiti i ruoli dell’organigramma sicurezza del cantiere. In situazioni articolate e complesse come quelle in cui devono essere gestiti più appalti, infatti, non è sempre facile ed immediato riuscire ad identificare ruoli e responsabilità.

Per concludere questa premessa possiamo certamente affermare che il cantiere temporaneo o mobile non è assolutamente assimilabile ad un normale luogo di lavoro.

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/sicurezza-in-cantiere-chi-puo-accedere-e-con-quali-titoli-la-supremazia-del-direttore-dei-lavori/

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Il cantiere come luogo di lavoro
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